Art. 9.
(Iscrizione all'albo).

      1. I cittadini italiani possono chiedere l'iscrizione all'albo della regione in cui sono residenti ovvero ove hanno eletto domicilio. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea possono chiedere l'iscrizione all'albo della regione in cui sono domiciliati.
      2. Per l'iscrizione all'albo l'interessato inoltra domanda al consiglio regionale dell'ordine, allegando il documento attestante il possesso del requisito di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 8, nonché le ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle disposizioni vigenti in materia di iscrizione agli albi professionali.
      3. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea la prova del possesso

 

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dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 4, 6, comma 4, e 8 può essere fornita attraverso idonea certificazione, di data non anteriore a tre mesi, rilasciata a tale fine dalle competenti autorità giudiziarie o amministrative dello Stato membro di origine o di provenienza del richiedente.
      4. I pubblici impiegati devono dimostrare se è loro consentito l'esercizio della libera professione. Ove tale esercizio sia precluso, ne è riportata sull'albo annotazione con la relativa motivazione.
      5. Il consiglio regionale dell'ordine esamina le domande entro due mesi dalla data del loro ricevimento e delibera con decisione motivata.
      6. L'iscrizione all'albo avviene secondo l'ordine cronologico della deliberazione.
      7. L'anzianità di iscrizione é determinata dalla data di iscrizione all'albo.
      8. L'albo reca un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di iscrizione.
      9. Nell'albo devono essere precisati, per ciascun iscritto, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e il domicilio, la data e il numero d'ordine di iscrizione, nonché, per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione.